Art. 21 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo
1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o
produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico,
idrico e di fognatura), possono beneficiare esclusivamente del contributo di cui al successivo comma 6.
2. La sussistenza o l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante
certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari,
usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni
ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data
anteriore agli eventi sismici di cui all' art. 1 della legge speciale Sisma.
3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente mediante
presentazione di perizia asseverata debitamente documentata.