SISMA 2016 - Utilizzabilità ai sensi dell'art.10, comma 1 e 2, del D.L. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni

Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 - Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata

Descrizione

Art. 21 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo
1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o
produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico,
idrico e di fognatura), possono beneficiare esclusivamente del contributo di cui al successivo comma 6.
2. La sussistenza o l’insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante
certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari,
usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni
ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data
anteriore agli eventi sismici di cui all' art. 1 della legge speciale Sisma.
3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente mediante
presentazione di perizia asseverata debitamente documentata.

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Tecnico

Piazza Aldo Moro, 04, 63093 Roccafluvione AP, Italia

Telefono: 0736365131
Email: urbanistica@comune.roccafluvione.ap.it

Formati disponibili

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Pagina aggiornata il 02/10/2024